Art. 256 Codice Penale Militare Guerra - Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra.

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se l'arresto, la consegna, la costituzione o la presentazione avviene in territorio non in stato di guerra, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale (1) ordinario avente giurisdizione sul territorio medesimo. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale. Salvo che la legge disponga altrimenti, la disposizione del comma precedente si applica anche per tutti i procedimenti relativi a reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi nei quali non sono istituiti tribunali militari di guerra. (1) I tribunali militari territoriali hanno assunto la denominazione di tribunali militari, ai sensi dell'art. 2, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Lo stesso art. 2 stabilisce la nuova formazione dei tribunali militari, mentre la composizione dell'ufficio del pubblico ministero presso detti uffici giudiziari è prevista nell'art. 5 dello stesso provvedimento.




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