Art. 258 Codice Penale Militare Guerra - Piazza forte investita dal nemico.

Se una piazza forte è investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza è competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorché il reato, per la dipendenza o qualità dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.




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