Art. 259 Codice Penale Militare Guerra - Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra.

La cognizione dei reati di inadempimento o di frode in forniture militari o di qualsiasi altro reato soggetto alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, appartiene al tribunale militare del luogo del commesso reato. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è a ogni effetto, considerato come tale.




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