Art. 26 Codice Penale Militare Guerra - Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.

Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente: alla pena di morte con degradazione (1) e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi. (1) L’art. 1 della legge 13.10.94, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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