Art. 260 Codice Penale Militare Guerra - Occupazione militare.

Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall'articolo 235, la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unità mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.




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