Art. 262 Codice Penale Militare Guerra - Tribunali militari di guerra di bordo.

Le norme di competenza, stabilite per i tribunali militari di bordo dal codice penale militare di pace, si osservano anche durante lo stato di guerra relativamente ai tribunali militari di guerra di bordo (1). (1) L'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace così dispone: «I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato».




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