Sui conflitti fra l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione. Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra più tribunali militari di guerra, decide il Tribunale supremo militare (1). (1) La competenza è ora della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 6, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace.