I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione. La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.