Art. 268 Codice Penale Militare Guerra - Atti di polizia giudiziaria in territorio estero occupato.

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.




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