Art. 269 Codice Penale Militare Guerra - Rimessione degli atti al comandante.

Compiuti gli atti preliminari alla istruzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o l'ufficio indicato nell'articolo 267, che li ha assunti, li rimette al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente, o al comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 245, avvertendo dell'invio il comando del corpo, della nave o dell'aeromobile, da cui dipende l'imputato. Anche il procuratore militare della Repubblica (1), nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, rimette al comandante gli atti direttamente assunti. (1) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto