Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non può essere ammesso alla libertà provvisoria. Negli altri casi, la libertà provvisoria può essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero. Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se è estraneo alle forze armate dello Stato, può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale. La libertà provvisoria può concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.