Art. 280 Codice Penale Militare Guerra - Facoltà del presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti. Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell'art. 275, può richiedere il giudice istruttore, perché ne riceva la deposizione con giuramento.




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