Art. 281 Codice Penale Militare Guerra - Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato.

Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.




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