Art. 283 Codice Penale Militare Guerra - Casi di convocazione; competenza.

Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1), quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopo di esemplarità. La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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