Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata, di piazza forte, di bordo e straordinari non è ammessa alcuna impugnazione. Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare (1), che funziona, in questo caso, quale tribunale supremo militare di guerra, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace. (1) Il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Lo stesso art. 3 stabilisce la formazione della Corte militare d'appello e delle sue sezioni, mentre la composizione dell'ufficio del pubblico ministero presso detti uffici giudiziari è prevista nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e l'art. 6 ammette contro i provvedimenti dei giudici militari il ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.