Art. 290 Codice Penale Militare Guerra - Eseguibilità della condanna alla pena di morte

La sentenza di condanna alla pena di morte (1), pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se è stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso. E' immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonché dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari. Se il condannato alla pena di morte (1) è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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