La sentenza di condanna alla pena di morte (1), immediatamente esecutiva o divenuta tale, è sottoposta all'esame del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facoltà suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza. Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.