Art. 297 Codice Penale Militare Guerra - Procedimenti penali definiti.

Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari della Repubblica secondo le norme stabilite dal regolamento giudiziario militare rimettono gli atti dei procedimenti penali irrevocabilmente definiti al procuratore generale militare della Repubblica, che ne ordina il deposito presso la cancelleria del Tribunale supremo militare.




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