I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, ai termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari della Repubblica (1) al procuratore generale presso la corte d'appello del rispettivo distretto o ai competenti uffici delle giurisdizioni speciali, i quali provvedono per l'ulteriore corso del procedimento, secondo le norme della competenza ordinaria. Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare fatta eccezione per le requisitorie finali e i provvedimenti di rinvio a giudizio. (1) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72.