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Art. 299 Codice Penale Militare Guerra - Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza.

I procedimenti penali, pendenti davanti ai tribunali militari di guerra e la cui cognizione appartiene all'autorità giudiziaria militare ai termini degli articoli 264, comma secondo e 265, sono rimessi ai procuratori militari della Repubblica (1) presso i tribunali militari non di guerra, osservate le norme seguenti: se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi non disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare della Repubblica (1) presso il tribunale militare nella cui circoscrizione territoriale il corpo ha la sua sede; se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare della Repubblica (1) presso il tribunale militare del luogo del commesso reato o, se detto luogo non è noto, di quello in cui ha sede il corpo dal quale derivava il corpo disciolto; se i procedimenti concernono reati commessi in territorio estero essi sono rimessi al procuratore militare della Repubblica (1) presso il tribunale militare più vicino alla sede del tribunale militare di guerra. Se sorgono divergenze o difficoltà, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare che deve giudicare. (1) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72.




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