Art. 30 Codice Penale Militare Guerra - Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado.

Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita l'esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.




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