Nei casi preveduti dall'articolo precedente: se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra; se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.