Art. 31 Codice Penale Militare Guerra - Degradazione.

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.




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