Art. 32 Codice Penale Militare Guerra - Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.

Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato: se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che l'inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra; se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.




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