Art. 34 Codice Penale Militare Guerra - Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle Forze armate dello Stato.

Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle Forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare della Repubblica, può disporre che sia differita l'esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata. La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.




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