Art. 37 Codice Penale Militare Guerra - Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.

Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene. Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.




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