Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto. In tal caso, non ha luogo l'esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.