Art. 4 Codice Penale Militare Guerra - Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.

La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali. Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali: 1) quando sia espressamente disposto dalla legge; 2) quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.




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