Art. 40 Codice Penale Militare Guerra - Effetto derivante dal compimento di atti di valore.

Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.




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