Art. 42 Codice Penale Militare Guerra - Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore.

I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune. Se i militari stessi hanno conseguito più promozioni per merito di guerra o più ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice penale.




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