Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto o soltanto iniziato.