Art. 44 Codice Penale Militare Guerra - Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento

Nel caso di incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacità medesime. Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso è ridotto alla metà.




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