Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra e una ricompensa al valore, si applicano altresì ai militari, che abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermità indicate nella legge sulle pensioni di guerra.