Art. 46 Codice Penale Militare Guerra - Esclusione dalla riabilitazione di guerra.

Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.




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