Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, è punito secondo le norme seguenti: con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale; con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla libertà; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio] (1). (1) La norma deve ritenersi non più operante a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.