Il militare che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del comandante supremo, è punito con la morte (1) con degradazione. In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla metà a due terzi. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.