Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto del Presidente della Repubblica, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più parti di esso. Nel caso prevenuto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa al territorio in stato di guerra. La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 18 marzo 2003, n. 42.