Il militare, che, per combattere contro lo Stato [c.p. 242], abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte (1) con degradazione . (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.