Il militare che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la morte (1) con degradazione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.