Art. 52 Codice Penale Militare Guerra - Nocumento alle operazioni militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.




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