Art. 53 Codice Penale Militare Guerra - Servizio di pilota o guida per il nemico.

Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nella schiena. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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