Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, è punito con la morte (1) con degradazione. Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.