Art. 55 Codice Penale Militare Guerra - Agevolazione colposa.

Il militare, che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.




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