Art. 57 Codice Penale Militare Guerra - Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.

Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte (1) con degradazione. Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni. Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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