Art. 58 Codice Penale Militare Guerra - Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.

Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra