Art. 6 Codice Penale Militare Guerra - Legge penale militare di guerra in relazione alle persone.

La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.




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