Art. 60 Codice Penale Militare Guerra - Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.

Il militare che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo precedente, è punito con l'ergastolo. Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena è della reclusione militare da uno a quattro anni.




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