Art. 61 Codice Penale Militare Guerra - Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.

Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito (1) in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte (1) mediante fucilazione nella schiena. Vedi gli artt. 31, 32, 33 della legge di guerra, allegato A al R.D. 8 luglio 1938, n. 1415. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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