Il militare che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'autorità competente notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (ovvero compie atti diretti), è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.