Art. 67 Codice Penale Militare Guerra - Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico.

Il militare che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'autorità competente notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (ovvero compie atti diretti), è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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