Art. 69 Codice Penale Militare Guerra - Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto